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Journal article
Published 2025
Le nuove leggi civili commentate, 48, 5, 1001 - 1045
Sommario: 1. Premessa. – 2. Sugli express trusts, disciplinati nella Convenzione de L’Aja sui trusts, sulla loro tipicità, e sui fattori distintivi di tale tipicità rispetto a quella del Codice civile. – 3. Sull’inesistenza del c.d. ‘trust interno’. – 4. Sull’interpretazione dell’art. 13 della Convenzione. – 5. Sul trust quale istituto rappresentativo della proprietà nell’interesse altrui. – 6. Sulla soluzione delle controversie in materia di (express) trusts nell’ordinamento italiano: introduzione al rocket-launching process. – 7. Sull’applicazione del rocket-launching process, e la conformazione dei trusts di cui alla Convenzione ai principi generali dell’ordinamento italiano: il caso degli express trusts in frode ai diritti dei terzi rispetto al disponente del trust. – 7.1. Sugli express trusts connessi all’ordinamento italiano istituiti in frode ai diritti dei legittimari del disponente del trust. – 7.2. Sugli express trusts connessi all’ordinamento italiano istituiti in frode ai diritti dei creditori del disponente del trust. – 8. Su altre situazioni di fatto che richiedono la conformazione dei trusts di cui alla Convenzione ai principi generali dell’ordinamento italiano: i casi dei trusts su trusts e degli express trusts istituiti a favore di più generazioni, presenti e future. – 9. Conclusioni.
Book chapter
Published 2023
Il passaggio generazionale della ricchezza e dell'impresa , 207 - 266
Il passaggio della ricchezza e del patrimonio è un tema molto importante per le società e le imprese, in particolare in Italia, il cui tessuto economico è costituito, in una percentuale rilevante, da imprese di piccola dimensione e da aziende a carattere familiare. Segnatamente, il passaggio intergenerazionale deve essere affrontato, sul piano societario, tenendo conto della strategia e dell'organizzazione dell'impresa, delle dinamiche familiari, e dei profili tributari. Nel capitolo sul trust, redatto all'interno di un volume che si propone di esaminare i vari strumenti che l'ordinamento giuridico italiano offre a chi intende pianificare un ricambio generazionale delle attività imprenditoriali, si analizzano le più importanti regole giuridiche sui c.d. express trusts interessati dai passaggi intergenerazionali di specie. In particolare, nell'elaborato si ricorda che negli ordinamenti c.d. di common law (quali, quello inglese, degli Stati degli U.S.A., et cetera) il trust (rectius, l'express trust), alla luce delle sue caratteristiche tipiche (quali la separazione patrimoniale; la surrogazione reale; e la sua estrema flessibilità), rappresenta lo strumento maggiormente utilizzato dai privati per attuare un qualsiasi passaggio intergenerazionale, già inter vivos, di un qualsivoglia bene/diritto di titolarità del disponente de quo. Sicché, alla luce della ratifica italiana della Convenzione dell'Aja sui trusts, con pochi accorgimenti del caso, lo strumento può essere oggi utilizzato anche da un disponente italiano per organizzare, per l'appunto, un passaggio intergenerazionale di partecipazioni sociali, di un'azienda, o di altre attività (giuridicamente rilevanti come tali) di natura imprenditoriale e, più in generale, di carattere patrimoniale. A condizione, però, che il negozio giuridico trust sia opportunamente coordinato con le norme del Codice civile italiano, che si abbandoni una volta per tutte il concetto, giuridicamente inesistente, di "trust interno" (fonte di problemi non irrilevanti in materia), e che si seguano effettivamente le regulae iuris delineate nella Convenzione dell'Aja sui trusts, fin qui rimaste pressoché inapplicate nell'ordinamento italiano.
Book
La disciplina dei trusts nell'ordinamento italiano
Published 2023
, 1 - 625
L'Autore dimostra come debbano risolversi, in modo uniforme, lineare, e giuridicamente appropriato, sul territorio, tutte le controversie aventi ad oggetto tutte le "species" di "trusts" maggiormente od esclusivamente collegate all'ordinamento italiano. In merito, l'Autore segnala innanzitutto come si debba accantonare, "pro futuro", il concetto di "trust interno", inesistente in diritto, e fonte di incomprensioni e di soluzioni giurisprudenziali fondate su percorsi motivazionali puramente intuitivi, e privi, perciò, di coerenti riscontri logico-giuridici, e, quindi, negativi per la certezza del diritto. L'Autore dimostra, poi, in particolare, come, sempre ai fini della soluzione delle controversie in materia, si debba seguire il percorso logico-giuridico predisposto dai redattori della Convenzione dell'Aja sui "trusts", fondato sul distinguo tra "rocket-launcher" e "rocket", ripudiato dalla dottrina che ha elaborato il concetto di "trust interno", e di conseguenza disatteso, fin qui, dalla giurisprudenza. Infine, l'Autore dimostra come, con riferimento alla eventuale necessità di inserire il "trust" nel codice civile (avanzata, da ultimo, con il disegno di legge n. 1151/2019), sia, invece, opportuno introdurre in esso una nuova fiducia, fondata sulla proprietà nell'interesse altrui, da affiancarsi ai "trusts " di cui alla Convenzione dell'Aja.
Journal article
Published 01/12/2022
Trusts, XII, 6, 1004 - 1017
The author claims that the Swiss project of law for the introduction of trusts within the local Code on obligations is a proposal mainly addressed to foreign clients, rather than the persons residing in Switzerland, so to market a new peculiar product outside the Swiss soil. The paper offers a series of clues proving fulfilment of this purpose. The paper also discloses some of the various issues that could arise, within a civil law system, if a law of (pure) domestic private law on trusts would be placed side by side a law on trusts in force that makes reference to the Hague Convention on trusts.
Journal article
Published 2022
Trusts e attività fiduciarie, 2022, 5, 808 - 819
L’autore sostiene che l’Avamprogetto di legge svizzera per l’introduzione del trust nel Codice delle obbligazioni locale sia una proposta normativa rivolta non tanto alle persone domiciliate in Svizzera, bensì alla clientela straniera, per commerciare un nuovo prodotto, peculiare, al di fuori del territorio elvetico. Il lavoro offre una serie di indici che dimostrano il perseguimento dell’obiettivo indicato. Il lavoro dà inoltre conto di alcune tra le varie problematiche che potrebbero insorgere in un ordinamento di civil law che ha ratificato la Convenzione dell’Aja sui trust, qualora si decidesse di affiancare, alla vigente disciplina convenzionale, una normativa sui trust di (puro) diritto privato interno. The author claims that the Swiss project of law for the introduction of trusts within the local Code on obligations is a proposal mainly addressed to foreign clients, rather than the persons residing in Switzerland, so to market a new peculiar product outside the Swiss soil. The paper offers a series of clues proving fulfilment of this purpose. The paper also discloses some of the various issues that could arise, within a civil law system, if a law of (pure) domestic private law on trusts would be placed side by side a law on trusts in force that makes reference to the Hague Convention on trusts.
Book
Lectures on Italian private law
Published 2021
, 1 - 438
The book is a collection of lectures on Italian private law taught to university students attending first academic year in English.
Journal article
Published 2021
Rivista di diritto privato, 26, 3, luglio-settembre 2021, 425 - 454
First of all, the essay delivers both an abstract and a case-law construction of section 688, par. 2, of the Italian Civil Code (ICC), on domestic substitutory provisions, which states, in a broad way, that if a testator provides in her will for a substitution for just one of the two situations when the appointed heir or legatee can't, or does not want to, receive her heirship or legacy, then the substitution is supposed to be applied to the other one too. All the above to prove that the presumption of said rule of law is not applicable, under the circumstances, to an English-styled will, drafted in Italian and subject to the Italian private law, which provides for a substitutory provision for the devisee untimely death. Secondly, the essay focuses on the interpretation of the ICC's provisions on the subjective field of application of the Italian legal instrument called rappresentazione, to display that they should be applied to all descendants of the appointed son, brother or sister who still can't, or does not want to, receive his/her heirship or legacy. That, despite an apparent reinforced judicial opinion of the Italian Supreme Court which affirms a strict construction of sections 468-469 ICC and accordingly limits the application of rappresentazione to the sole direct descendants of the aforementioned son, brother or sister. All the above, once again, to prove that eventually, under the circumstances, a niece, designated heir of the testator, could validly renounce to her heirship on behalf of her children, against, in addition to a trustee of a trust set up inter vivos by the testator herself (appointed as substitute if the niece should predecease), another heir of the de cuius, who claimed that niece's heirship should be his own too, in case of renunciation.
Journal article
Sul mutuo dissenso parziale di un patto marciano ai sensi del TUB
Published 2020
Rivista di diritto civile, 66, 2, marzo-aprile 2020, 371 - 390
Journal article
Le Sezioni Unite sulla forma della fiducia immobiliare, tra trasparenza e riservatezza
Published 2020
La nuova giurisprudenza civile commentata, 36, 4, 2020, 957 - 969
Journal article
Sull'attuale irrinunciabilità all'azione di restituzione
Published 2020
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 74, 1, 2020, 269 - 296