Abstract
L'Autore dimostra come debbano risolversi, in modo uniforme, lineare, e giuridicamente appropriato, sul territorio, tutte le controversie aventi ad oggetto tutte le "species" di "trusts" maggiormente od esclusivamente collegate all'ordinamento italiano. In merito, l'Autore segnala innanzitutto come si debba accantonare, "pro futuro", il concetto di "trust interno", inesistente in diritto, e fonte di incomprensioni e di soluzioni giurisprudenziali fondate su percorsi motivazionali puramente intuitivi, e privi, perciò, di coerenti riscontri logico-giuridici, e, quindi, negativi per la certezza del diritto. L'Autore dimostra, poi, in particolare, come, sempre ai fini della soluzione delle controversie in materia, si debba seguire il percorso logico-giuridico predisposto dai redattori della Convenzione dell'Aja sui "trusts", fondato sul distinguo tra "rocket-launcher" e "rocket", ripudiato dalla dottrina che ha elaborato il concetto di "trust interno", e di conseguenza disatteso, fin qui, dalla giurisprudenza. Infine, l'Autore dimostra come, con riferimento alla eventuale necessità di inserire il "trust" nel codice civile (avanzata, da ultimo, con il disegno di legge n. 1151/2019), sia, invece, opportuno introdurre in esso una nuova fiducia, fondata sulla proprietà nell'interesse altrui, da affiancarsi ai "trusts " di cui alla Convenzione dell'Aja.