Abstract
Il passaggio della ricchezza e del patrimonio è un tema molto importante per le società e le imprese, in particolare in Italia, il cui tessuto economico è costituito, in una percentuale rilevante, da imprese di piccola dimensione e da aziende a carattere familiare. Segnatamente, il passaggio intergenerazionale deve essere affrontato, sul piano societario, tenendo conto della strategia e dell'organizzazione dell'impresa, delle dinamiche familiari, e dei profili tributari. Nel capitolo sul trust, redatto all'interno di un volume che si propone di esaminare i vari strumenti che l'ordinamento giuridico italiano offre a chi intende pianificare un ricambio generazionale delle attività imprenditoriali, si analizzano le più importanti regole giuridiche sui c.d. express trusts interessati dai passaggi intergenerazionali di specie. In particolare, nell'elaborato si ricorda che negli ordinamenti c.d. di common law (quali, quello inglese, degli Stati degli U.S.A., et cetera) il trust (rectius, l'express trust), alla luce delle sue caratteristiche tipiche (quali la separazione patrimoniale; la surrogazione reale; e la sua estrema flessibilità), rappresenta lo strumento maggiormente utilizzato dai privati per attuare un qualsiasi passaggio intergenerazionale, già inter vivos, di un qualsivoglia bene/diritto di titolarità del disponente de quo. Sicché, alla luce della ratifica italiana della Convenzione dell'Aja sui trusts, con pochi accorgimenti del caso, lo strumento può essere oggi utilizzato anche da un disponente italiano per organizzare, per l'appunto, un passaggio intergenerazionale di partecipazioni sociali, di un'azienda, o di altre attività (giuridicamente rilevanti come tali) di natura imprenditoriale e, più in generale, di carattere patrimoniale. A condizione, però, che il negozio giuridico trust sia opportunamente coordinato con le norme del Codice civile italiano, che si abbandoni una volta per tutte il concetto, giuridicamente inesistente, di "trust interno" (fonte di problemi non irrilevanti in materia), e che si seguano effettivamente le regulae iuris delineate nella Convenzione dell'Aja sui trusts, fin qui rimaste pressoché inapplicate nell'ordinamento italiano.