Abstract
La vicenda oggetto della decisione della Grande Camera della Corte europea dei diritti umani Paradiso e Campanelli contro Italia del 24 gennaio 2017 riguarda una coppia idonea all’adozione, che, in mancanza di un effettivo affido (e di fronte allo scorrere del tempo), si affida a una surrogazione di maternità all’estero. Gli elementi rilevanti della fattispecie concernono il rapporto tra vita familiare e vita privata ex art. 8 Cedu, alla luce del desiderio di diventare genitori e delle nuove frontiere tecnologiche, nella tutela del best interest of the child previsto dalla disciplina in materia di adozione internazionale.