Abstract
In tema di processo telematico, i files video costituiscono riproduzioni meccaniche, la cui produzione in giudizio è consentita dall'art. 2712 c.c. Anche ove, di fatto, per limiti tecnici di sistema, non sia possibile la produzione per via telematica per ragioni meramente temporali (prima del mese di settembre 2024, quando sono entrate in vigore nuove specifiche tecniche), l'art. 196 quater disp. att. c.p.c. non limita il diritto alla prova, ma disciplina semplicemente le modalità di acquisizione di atti e documenti al processo. Prima di tale data, spetta al giudice autorizzare il deposito in modalità diverse, dando disposizioni ai sensi dell'art. 175 c.p.c. Nel caso di specie tali prove erano necessarie per giustificare l’emanazione di provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale. Pertanto, il giudice - anche nella disciplina anteriore rispetto all'entrata in vigore del D.lgs. n. 149 del 2022 - non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 22 novembre 2025, n. 30767.