Abstract
L'art. 8, comma 2, del D.L. n. 16/2012 è una disposizione a chiaroscuro. Il chiaro è la previsione della irrilevanza dei ricavi fittizi sino a concorrenza dei costi fittizi. Lo scuro è la previsione di una sanzione dal 25 al 50% di questi ultimi. Questa conformazione potrebbe spingere ad utilizzare la prima per assolvere la irragionevole severità della seconda. Ma si tratterebbe di un grave errore, se è vero, come è vero, che la prima è attuativa dei principi costituzionali di capacità contributiva ed uguaglianza, e non presenta perciò alcuna connotazione derogatoria. Il giudizio in ordine alla ragionevolezza della seconda deve dunque essere condotto in via autonoma, mediante un confronto con il regime sanzionatorio connesso all'utilizzo, nel campo delle imposte sui redditi, di fatture per operazioni inesistenti con evasione. La sproporzione che emerge è netta, e lesiva del principio di ragionevolezza.