Abstract
L'Autore, nel valutare criticamente la pronunzia resa dalla Suprema Corte, si sofferma sulla disamina dei rapporti tra negozio fiduciario e simulazione, con specifico riferimento alla condizione di "terzo" del fiduciante. Tale analisi assume particolare rilievo in merito ai limiti di prova stabiliti per la simulazione dall'art. 1417 c.c. Viene altresì esaminato il significato dell'espressione "pregiudizio dei loro diritti" che, a norma dell'art. 1415 c.c., consente al terzo di far valere la simulazione.