Abstract
La Cassazione ha affermato che, nelle relazioni familiari e genitoriali, ogni provvedimento che incida su un membro della famiglia si riflette sull’altro, pertanto il distacco del genitore dal nucleo familiare non può essere rimesso a presunzioni assolute o automatismi, imponendosi un esame circostanziato della situazione dello straniero e dei suoi familiari. L’autorizzazione temporanea alla permanenza del familiare di un minore straniero ex art. 31, co. 3, D.lgs. 286/1998 è concessa solo previa prova concreta di gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore, tali da determinare una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico non evitabile altrimenti. Lo stabiliscono la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 18 dicembre 2025, n. 33146 e la Cassazione civile, sez. I, ordinanza, 18 dicembre 2025, n. 33150.