Abstract
Il provvedimento in esame concerne l'estensione dell'iscrizione alla cassa mutua di un istituto bancario anche a favore del convivente omosessuale del dipendente poiché la convivenza risulta dallo stato di famiglia. L'espressione "convivenza more uxorio" non contiene declinazioni di genere quindi il contratto va intrepretato in senso oggettivo. Nel commento si analizza l'evoluzione della definizione di "convivenza more uxorio", si valuta la fattispecie alla luce del principio di non discriminazione e si verifica il contenuto dello stato di famiglia anagrafica.