Abstract
Le perdite su crediti, come le altre perdite di beni relativi all'impresa, sono deducibili a condizione che esse risultino da elementi certi e precisi; nell'ipotesi, però, in cui il debitore sia assoggettato a procedura concorsuale, essendo l'inesigibilità presunta, esse sono deducibili in ogni caso. La normativa fiscale individua il momento a partire dal quale la perdita può concorrere alla formazione dell'imponibile nell'avvio delle procedure concorsuali, assumendo lo stato di insolvenza del debitore quale indicatore della esistenza di un forte rischio per il creditore di restare insoddisfatto. Resta operante, quale requisito di stampo generale alla deduzione delle perdite su crediti, la previa imputazione a conto economico, ma tale vincolo assume carattere meramente formale, senza implicare il rinvio alle regole contabili.