Abstract
In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, sebbene non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio di imposta, in assenza di ragioni economiche apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici. Il legislatore nazionale, nel rispetto dei limiti imposti dal diritto dell'Unione Europea, ha introdotto nell'ordinamento fiscale una clausola antiabuso di carattere generale all'art. 10-bis della Legge n. 212/2000 (Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente) con efficacia a decorrere dal giorno 1° ottobre 2015.