Abstract
L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.43/E/2017, ha negato l'applicabilità del regime del realizzo controllato, di cui al comma 2 dell'art. 177 del T.U.I.R., al conferimento, operato da una società residente in Italia a beneficio di una società non residente, di una partecipazione di controllo in altra società non residente, ritenendo necessarie le stesse condizioni di ordine soggettivo individuate dal comma 1 del medesimo articolo, riguardante la permuta di partecipazioni. In particolare, pur rilevando che il comma 2, a differenza del comma 1, non richiede la residenza della società conferitaria, né quella della società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento, l'Agenzia ha osservato che motivi di ordine logico sistematico imporrebbero di estendere alle operazioni regolate dal comma 2 il requisito di cui al comma 1. Si ritiene che detta conclusione meriti una riconsiderazione.