Abstract
La torre eolica, essendo un elemento imbullonato, non può essere qualificata come costruzione ai fini della determinazione della rendita catastale, richiedendosi a tal fine l'incorporazione al suolo del manufatto. Tuttavia, se anche dovesse essere qualificata come costruzione, assumendo (erroneamente) sufficiente a tale fine l'ancoraggio mediante bulloni, la natura di impianto funzionale allo specifico processo produttivo (aerogeneratore) comunque imporrebbe di escludere la torre dalla stima, dovendo prevalere, nel caso di sovrapposizione, la regola dettata con riferimento al profilo specificante della funzionalità allo specifico processo produttivo.