Abstract
La parità retributiva di fronte alle corti comparate La discriminazione salariale e di accesso ad opportunità lavorative è ancora molto diffusa, pertanto la rassegna mensile di giurisprudenza internazionale si focalizza su alcune decisioni giudiziarie ovvero di ADR relative a questioni di uguaglianza nel reclutamento, retribuzione e nello svolgimento di mansioni lavorative. Nel Regno Unito, la Supreme Court of United KingdomSupreme Court of United Kingdom si è pronunciata su una questione preliminare relativamente alla rivendicazione di parità di retribuzione da parte delle lavoratrici nei confronti di uno dei principali supermercati al dettaglio del Paese, cioè l'Asda Stores Limited (Asda). La specifica questione riguarda la configurabilità del requisito essenziale per la presentazione di istanze relative al riconoscimento della parità retributiva, cioè il parametro del “valid comparator”, ai sensi della sect. 79 (4) (c) dell'Equality Act 2010. Questo deve riferirsi a un soggetto dipendente della stessa sede aziendale ovvero a una associata. Se le richiedenti scelgono il proprio riferimento di comparazione avente sede in un altro stabilimento si dovrà effettuare un confronto tra stabilimenti e i relativi “parametri comuni”" retributivi dovranno essere applicati sia nella sede di afferenza delle richiedenti sia in quella presa come riferimento comparativo. La difficoltà, e l'interesse, della causa verte sulla circostanza che il confronto tra le retribuzioni dei dipendenti di differenti stabilimenti non sono stati fissati dalle parti con accordi di contrattazione collettiva. In questo caso le ricorrenti sono impiegate nella vendita al dettaglio della summenzionata Asda, le quali richiedono un risarcimento sulla base del fatto che nei sei anni precedenti all'avvio del procedimento in parola avrebbero ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a un “valid comparator” per lo svolgimento delle medesime mansioni lavorative. I comparatori scelti dalle ricorrenti sono lavoratori dipendenti Asda impiegati presso i depositi di distribuzione aziendali, che però sono prevalentemente uomini ed i luoghi di vendita al dettaglio e di distribuzione sono separati gli uni dagli altri. L'azienda convenuta, quindi, cerca di far valere la circostanza che le richiedenti e i colleghi, il cui stipendio è assurto a termine di comparazione, lavorassero con mansioni diverse in stabilimenti differenti. Tuttavia, la Corte Suprema britannica, confermando le decisioni dei giudici inferiori, ha stabilito che le ricorrenti addette alla vendita al dettaglio possono utilizzare i termini e le condizioni di lavoro di cui godono i dipendenti della distribuzione come valido elemento comparativo. Infatti, l'interpretazione corretta della disciplina sul punto consiste nell'ipotizzare se le condizioni di cui godevano i dipendenti della distribuzione presi come parametro di riferimento fossero sostanzialmente le stesse sia nei depositi di distribuzione sia negli stabilimenti dove lavoravano le ricorrenti, come se il deposito aziendale fosse situato accanto al supermercato al dettaglio delle ricorrenti. Pertanto, in base a questo presupposto, la domanda da porsi in merito alla comparazione delle retribuzioni concerne se i dipendenti della distribuzione sarebbero comunque stati impiegati sostanzialmente alle stesse condizioni in cui erano impiegati nel proprio stabilimento.