Abstract
A far data dal 1° gennaio 2005, le società italiane quotate sono obbligate a redigere il bilancio di gruppo secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Anche se la logica di fondo del consolidamento resta immutata, molteplici sono le differenze rispetto alla normativa e ai principi contabili nazionali. Il trattamento delle partecipazioni, in particolare, è stato sostanzialmente modificato con l'entrata in vigore dell'IFRS 3, che ha sostituito il previgente IAS 22, entrambi inerenti le aggregazioni di imprese (Business Combinations). Secondo gli IAS/IFRS, le partecipazioni in imprese controllate, ai fini del consolidamento, sono eliminate confrontando il caso sostenuto per il loro acquisto con il patrimonio netto delle stesse, alla data di acquisto, espresso a fair value, e non a valori contabili, come invece prescritto dalla legge e dai principi contabili italiani. L'IFRS 3, inoltre, stabilisce che gli eventuali plusvalori e/o minusvalori risultanti dal suddetto confronto siano imputati integralmente, e non pro-quota, alle voci dell'attivo e/o del passivo a cui si riferiscono, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta dalla capogruppo. Questo implica rilevanti effetti sia sul reddito netto che sul patrimonio netto consolidato nonché, di conseguenza, sui classici indicatori di bilancio utilizzati a fini di analisi. Discorso a parte meritano le partecipazioni in imprese collegate e in joint venture, per le quali i principi contabili internazionali prevedono, come in Italia, trattamenti specifici e particolari. Il presente contributo, dopo avere delineato lo stato dell'arte in merito all'obbligatorietà degli IAS/IFRS nel nostro Paese, descrive - a livello comparato - il trattamento delle partecipazioni. Propone alcune riflessioni sul tema esposto, evidenziando gli effetti delle diverse modalità di contabilizzazione delle partecipazioni sulla rappresentazione e sui principali indicatori reddituali e patrimoniali.