Abstract
Non è inusuale che il proponente di una domanda di concordato preventivo contempli, nella proposta, la rinuncia da parte dei soci ai crediti da finanziamento postergato ovvero a crediti che non rivestano strettamente la natura di cui all’articolo 2467, cod. civ.; ciò al fine di agevolarne l’ammissione da parte del Tribunale. Nell’ipotesi in cui i predetti crediti siano stati affidati ad una società fiduciaria autorizzata in forza di un “mandato” fiduciario, si pone il problema della legittimazione attiva alla dichiarazione di rinuncia. Il tema è stato affrontato dal Tribunale di Varese nel decreto del 17 maggio 2017 ex articolo 162, L.F. e dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 713 del 19 ottobre 2017/9 febbraio 2018.