Abstract
Ablazione potestà genitoriale e dissoluzione familiare: come si suddivide la competenza tra tribunale ordinario e dei minori Nel caso in cui sia già in corso un giudizio di separazione ovvero di divorzio di fronte al giudice ordinario nel momento della proposizione di un successivo provvedimento ablativo o limitativo della potestà genitoriale ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. da parte del giudice minorile si verifica l'effetto attrattivo (c.d. “vis actractiva2”) della competenza in favore del giudice di fronte al quale è in corso il suddetto giudizio, nell'ottica (rispettosa della volontà del legislatore del 2012) di concentrazione delle tutele in capo ad uno stesso giudice per le questioni attinenti al rapporto genitori-figli minori, garantendo così l'armonia tra i provvedimenti e scongiurando una loro frammentazione provocata da possibili contrasti. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. VI-1 ordinanza 11 febbraio 2021, n. 3490.