Abstract
La confisca "di prevenzione", oggi disciplinata dal Titolo II del Libro I del D.lgs 159/2011, è stata introdotta nel nostro Ordinamento con la legge Rognoni-La Torre del 1982 e ha sempre mantenuto la qualificazione formale di "misura di prevenzione patrimoniale". Pacifico che la tutela dei diritti incisi dalla "confisca di prevenzione" debba essere rintracciata sul piano sostanziale nel diritto di proprietà e nella libertà di iniziativa economica (artt. 41 e 42 Cost. e nell’art. 1 Prot. add. CEDU) e sul piano processuale in relazione agli artt. 24 e 111, co. 1, 2 e 6 Cost., nonché all’art. 6 CEDU. Parte della dottrina ha sostenuto la natura preventiva extra-penale della misura in discorso in ragione della valorizzazione del momento preventivo della neutralizzazione della situazione di pericolosità rappresentata dal permanere della ricchezza nelle mani di chi la utilizzerebbe per produrre altra ricchezza attraverso la prosecuzione dell’attività delinquenziale. Un secondo orientamento, valorizzando la componente afflittiva della misura, attribuisce all’istituto natura sanzionatorio-penale. Solamente dal 2012, con la sentenza Occhipinti, la V Sezione ha rilevato la natura sostanzialmente sanzionatoria dell’istituto. La sentenza n. 24 emessa dalla Corte costituzionale nel 2019 si è soffermata sulla natura della "confisca di prevenzione" in considerazione del differente livello di garanzie che dipendono dalla natura stessa dell’istituto.