Abstract
Un'indagine empirica condotta nell'ambito del progetto di ricerca di Ateneo «Il Business Network Internationalization Process nell'era digitale: una prospettiva integrata giuridico-economica» ha dimostrato la riluttanza delle piccole e medie imprese italiane, anche le più vocate all'internazionalizzazione, a instaurare legami forti e formali con i partner esteri. Le imprese considerano "rischiosa" la stipula di contratti scritti, da un lato, e mostrano scarso interesse alla predisposizione di strumenti di dispute resolution, dall'altro. In realtà, nell'attuale scenario globale e ancor più in quello europeo la litigation è sempre più una questione di scelte strategiche su dove, quando e come promuovere una lite giudiziaria. Molto spesso le parti promuovono una causa davanti ai giudici di un Paese solo per impedire alla controparte di agire altrove, nella consapevolezza che l'esito del giudizio dipende fortemente dal foro adito e dalla legge applicabile. Per altro verso, rifuggendo dal contratto scritto l'impresa non si sottrae affatto al vincolo giuridico, in favore di un legame di altra natura, ma semplicemente rinuncia a dettare essa stessa la regolamentazione ritenuta più appropriata del rapporto giuridico comunque in essere con le controparti straniere; regolamentazione pattizia che può riguardare, per quanto qui interessa, anche la scelta del giudice davanti al quale proporre eventuali liti, attraverso le c.d. clausole di scelta del foro. Contrariamente a quello che pare essere il comune sentire, quindi, la mancata pattuizione di un accordo sul foro adeguatamente redatto non scongiura affatto il ricorso al giudice, ma semmai accentua i rischi di esito sfavorevole del contenzioso. Il presente lavoro affronta questi delicati temi analizzando il quadro normativo, dettato dal regolamento (UE) n. 1215/2012 c.d. Bruxelles I-bis, nel quale essi devono necessariamente collocarsi, focalizzandosi in particolare sulla disciplina degli accordi di scelta del foro e testandone l'efficacia nelle situazioni di litispendenza. Si cercherà di illustrare come le norme vigenti diano alle parti ampio margine di manovra, consentendo così alle parti meglio attrezzate un approccio in termini di litigation strategy al problema del contenzioso cross-border.