Abstract
Con il caso in esame la Corte di Strasburgo ha affrontato la questione se il diniego all’autorizzazione all’adozione di un minore da parte di una donna single omosessuale fondato sulla esclusiva motivazione della dichiarata omosessualità della richiedente costituisca discriminazione e quindi violazione degli artt. 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La risposta della Corte è stata affermativa: nel caso in cui i single vengano ammessi ad adottare, come accade in Francia, le autorità non possono indagare esclusivamente sull’orientamento sessuale dei richiedenti ma valutare complessivamente la loro personalità.