Abstract
Non si ritiene condivisibile la tesi, riproposta dell'ordinanza della Suprema Corte n. 27807/2019, secondo cui il diritto al rimborso della metà del credito d'imposta sui dividendi, di cui all'art. 10, par. 4, lett. b), della Convenzione sulle doppie imposizioni tra Italia e Francia, sarebbe subordinato al concorso dei dividendi alla formazione dell'imponibile della controllante francese. La corte di cassazione, preoccupata di avallare situazioni di doppia non imposizione, trascura la inequivoca formula letterale della disposizione sopracitata, e la portata delle legislazioni nazionali che fanno da sfondo alla sua definizione. La volontà chiaramente espressa dagli Stati contraenti, di assicurare il diritto al rimborso anche in situazioni nelle quali i dividendi non concorrono alla formazione del reddito della società controllante francese rivela che, nella valutazione degli stessi, anche in queste situazioni è riscontrabile un rischio di doppia imposizione economica sugli utili societari, da contrastare con l'imputazione a detta società del diritto di cui trattasi.